Statuto

Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita una fondazione denominata “Fondazione Assolombarda” (di seguito, la “Fondazione”), con sede in Milano, via Pantano n. 9. La Fondazione potrà altresì far uso della denominazione in lingua inglese “Assolombarda Foundation”. Delegazioni, uffici, sedi di rappresentanza e/o altre strutture organizzative potranno essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia sia all’estero per svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo ed incremento delle attività della Fondazione e della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2
Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro.
In linea con la mission del Fondatore, tesa a favorire lo sviluppo e il benessere delle imprese con senso di responsabilità anche per gli interessi generali del Paese, la Fondazione mira ad aggregare energie, intelligenze, risorse morali e materiali attorno a progetti capaci di creare punti di riferimento comuni nella società civile e costruire un livello di fondo in cui ritrovarsi come identità e responsabilità, nella consapevolezza che rafforzare il senso di appartenenza al Paese è condizione necessaria per uscire dai momenti di crisi e, prima ancora, per definire e attuare nel tempo una visione strategica per l’Italia. Con questo orizzonte di pensiero la Fondazione definisce, promuove, supporta e diffonde azioni finalizzate allo sviluppo culturale, civile, sociale, scientifico ed economico e alla valorizzazione delle eccellenze, ed opera, in particolare, per la piena valorizzazione del patrimonio culturale di matrice non solo aziendale, per il potenziamento dell’educazione in tutte le sue declinazioni e la creazione di un ambiente favorevole alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico, per la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e l’emersione della creatività nel mondo giovanile, per l’affermazione e la salvaguardia dei principi di pari opportunità e non discriminazione, per la riduzione dei rischi di esclusione sociale e civile e per la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività di produzione e consumo, con senso di responsabilità verso le generazioni future.

Art. 3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e/o detenuti;
  • partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti, e curarne il coordinamento; il relativo bilancio consuntivo sarà allegato a quello della Fondazione;
  • costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; il relativo bilancio consuntivo sarà allegato a quello della Fondazione;
  • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
  • gestire direttamente, anche mediante convenzioni, spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
  • stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
  • istituire premi e borse di studio;
  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti delle leggi vigenti, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, e degli audiovisivi in genere;
  • partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, anche di tipo economico, al perseguimento delle finalità istituzionali;
  • avviare e gestire, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento delle attività della Fondazione e della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 4
Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5
Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • dai contributi, in qualsiasi forma, del Fondatore e di terzi;
  • dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità.

Art. 7
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo e, entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze ‐ adeguatamente motivate ‐ lo richiedano, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È vietata la distribuzione di utili e di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ad eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Art. 8
Fondatore

È Fondatore l’Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in forma abbreviata Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.

Art. 9
Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente della Fondazione;
  3. il Collegio dei Revisori legali dei Conti o il Revisore unico.

I membri degli organi statutari non ricevono alcun compenso per la loro carica, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. Il Presidente pro-tempore del Fondatore, nel determinare il numero dei Consiglieri, nomina la minoranza degli amministratori mentre il Consiglio di Presidenza del Fondatore nomina la maggioranza, acquisito il parere del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro esercizi e, dunque, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla loro nomina; i Consiglieri possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati. In caso di cessazione anticipata della carica per qualsivoglia ragione, si procede alla sostituzione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione nel rispetto dei poteri di nomina sopra definiti. Il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio, anche in via permanente, personalità che possano apportare un contributo significativo ai lavori della Fondazione; gli invitati partecipano alle riunioni con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per gestire la Fondazione. In particolare:

  1. approva il programma annuale di attività, in coerenza con gli scopi statutari;
  2. individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;
  3. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  4. approva, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
  5. definisce le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del programma annuale di attività;
  6. individua la natura monocratica o collegiale dell’organo di controllo;
  7. delibera sull’eventuale istituzione di categorie di soggetti partecipanti alla Fondazione, determinandone con apposito regolamento i requisiti, le prerogative, le modalità di ammissione e ogni altro utile e/o necessario aspetto;
  8. definisce eventuali deleghe al Presidente, a singoli Consiglieri e/o al Direttore Generale;
  9. delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
  10. delibera eventuali modifiche statutarie;
  11. delibera in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nominando il liquidatore;
  12. svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno cinque giorni prima dell’adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento della Fondazione sono adottate validamente con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione e trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti l’adunanza si intende tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro-tempore del Fondatore o altra persona dal medesimo nominata. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nomina e revoca avvocati. Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito nello svolgimento dei compiti e nella conduzione della Fondazione, a tutti gli effetti di legge e statuto, da un Consigliere individuato stabilmente dal Presidente stesso.

Art. 12
Direttore Generale

È Direttore Generale della Fondazione il Direttore Generale pro tempore del Fondatore. Il Direttore Generale provvede alla gestione operativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio di Amministrazione e alle indicazioni del Presidente della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:

  • coadiuva il Presidente nella predisposizione dei programmi e degli obiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione;
  • collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  • approva l’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione, sulla base delle linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione;
  • predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
  • svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal Consiglio di Amministrazione

Il Direttore Generale può ricevere procure dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di particolari categorie di atti. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione dal Fondatore, secondo le norme del proprio ordinamento. Il Direttore Generale può altresì delegare compiti organizzativi e/o gestionali; in tal caso il conferimento degli incarichi è disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Collegio dei Revisori legali dei Conti – Revisore unico

Il controllo contabile può essere esercitato da un Collegio dei Revisori legali dei Conti o da un Revisore unico, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei Revisori o del Revisore unico compete a Confindustria Lombardia, ad eccezione del primo Revisore nominato dal Fondatore in sede di costituzione. Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da tre membri, uno dei quali riveste la funzione di Presidente e deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali. Nel caso in cui venga nominato il Revisore unico, lo stesso deve essere iscritto nel medesimo registro. Il Collegio dei Revisori legali dei conti/Revisore unico resta in carica per quattro esercizi e, dunque, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla nomina. Tutti i Revisori possono essere riconfermati. I Revisori legali dei Conti nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di eventuali membri decaduti dalla carica per qualsiasi ragione, durano in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio/Revisore unico. I Revisori legali dei Conti possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio/Revisore unico accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Deve far constatare il risultato delle operazioni compiute e delle deliberazioni adottate mediante apposito verbale.

Art. 14
Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 15
Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 16
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata e nella composizione, determinati in sede di atto costitutivo, anche se in deroga alle norme del presente statuto.

Contatti

Fondazione Assolombarda è aperta al pubblico su appuntamento.

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